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Definizione di DPI
Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del
D.Lgs 626/94 si definiscono Dispositivi
di Protezione Individuale le
attrezzature destinate ad essere
indossate e tenute dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo da uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché
ogni completamento o accessorio
destinato a tale scopo. Inoltre gli
indumenti destinati ad essere utilizzati
in condizioni in cui si prevede sia
necessario segnalare individualmente e
visivamente la presenza
dell'utilizzatore devono essere dotati
di uno o più dispositivi o mezzi di
segnalazione opportunamente collocati ,
che emettano una radiazione visibile ,
diretta o riflessa, con intensità
luminosa e opportune caratteristiche
fotometriche e colorimetriche
I requisiti essenziali di salute e
sicurezza applicabili a tutti i tipi di
DPI sono specificati nell'allegato 2 del
D.Lgs 475/92. I DPI devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da
essere indossati il più comodamente
possibile, nella posizione appropriata e
durante il periodo necessario e
prevedibile dell'impiego tenendo conto
dei fattori ambientali , dei gesti da
compiere e delle posizioni da assumere.
A tal fine i DPI devono rispondere il
più possibile alla morfologia
dell'utilizzatore mediante ogni mezzo
opportuno: adeguati sistemi di
regolazione e di fissazione o una gamma
sufficiente di misure e numeri. I DPI
devono essere il più possibile leggeri
senza pregiudizio per la solidità di
costruzione e la loro efficacia. Essi
devono prevedere una resistenza
sufficiente nei confronti dei fattori
ambientali inerenti alle condizioni
d'impiego prevedibili. Se l'efficacia di
un DPI può essere verificata abbastanza
facilmente, altrettanto non si può dire
per il comfort, in quanto si tratta di
un requisito la cui valutazione è
soggettiva . Il DPI deve essere
progettato tenendo conto degli scenari
d'utilizzo, che sono innumerevoli, e in
particolar modo, gli eventuali effetti
negativi imputabili ai fattori
ambientali (atmosfere inquinate , clima
, ambienti confinati , ecc.). Il peso
del DPI costituisce un elemento
deterrente ai fini della sua portabilità
e deve essere sempre contenuto al minimo
possibile senza compromettere la
prestazione del DPI stesso . I DPI
devono essere progettati e fabbricati in
modo da non provocare rischi e altri
fattori di disturbo nelle condizioni
prevedibili di impiego. I materiali
costitutivi dei DPI e i loro eventuali
prodotti di decomposizione non devono
avere effetti nocivi per l'igiene o la
salute dell'utilizzatore. Ogni parte di
un DPI a contatto, o suscettibile di
entrare a contatto con l'utilizzatore,
durante l'impiego non deve avere
asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.,
tali da provocare una irritazione
eccessiva o delle ferite. I DPI devono
ostacolare il meno possibile i gesti da
compiere , le posizioni da assumere e la
percezione sensoriale e non devono
essere all'origine di gesti che possano
mettere in pericolo l'utilizzatore o
altre persone. L'innocuità del DPI è
legata a innumerevoli fattori che, a
partire dai materiali che lo
costituiscono, possono determinare
problemi di sicurezza e/o di salute per
l'utilizzatore . Anche in questo caso
non è sempre facile per il fabbricante
garantire con certezza tutti i punti
richiamati in questo capitolo. Nella
scelta dei materiali costituenti il DPI
devono comunque essere evitati tutti
quelli che sono conosciuti per essere
dannosi per l'igiene e la salute
dell'utilizzatore. Qualora tali
materiali risultassero insostituibili e
assolutamente necessari, il produttore
dovrà provvedere ad isolarli
adeguatamente e ad indicarne l'eventuale
pericolosità nella nota informativa.
La Nota Informativa deve riportare: Il
nome e l'indirizzo del fabbricante; Le
istruzioni di deposito, di impiego, di
pulizia, di manutenzione, di revisione e
di disinfezione. (I prodotti di pulizia,
di manutenzione o di disinfezione
consigliati dal produttore non devono
avere nell'ambito delle loro modalità di
uso alcun effetto nocivo per i DPI o per
l'utilizzatore); Le prestazioni ottenute
negli esami tecnici effettuati per
verificare i livelli o classi di
protezione dei D.P.I.; Gli accessori
utilizzabili con i DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio
appropriati; Le classi di protezione
adeguate a diversi livelli di rischio ed
i corrispondenti limiti di
utilizzazione; La data o il termine di
scadenza dei DPI o di alcuni loro
componenti; Il tipo di imballaggio
appropriato per il trasporto dei DPI; Il
significato della marcatura se esistente
con una o più indicazioni di sicurezza
(pittogrammi o ideogrammi) Il compito
della nota informativa consiste nel
veicolare all'utilizzatore del DPI tutte
le informazioni necessarie per un
corretto utilizzo ed una altrettanto
corretta gestione del dispositivo
stesso. La sua forma deve essere tale da
risultare accessibile a tutte le
tipologie di utilizzatori a cui è
destinato e deve fornire tutti gli
elementi che, dal punto di vista della
tutela della salute e della sicurezza
dell'utilizzatore, sono ritenuti utili
ai fini della scelta del DPI adeguato.
Considerando che la nota informativa
costituisce un preciso elemento di
riferimento per l'espletamento degli
obblighi d'informazione, formazione e
addestramento cui il datore di lavoro è
soggetto. In particolare dovrebbero
essere evidenziati i limiti di utilizzo
del dispositivo evidenziando i campi in
cui tale dispositivo non deve essere
impiegato.
La presenza dei suddetti tre elementi
(Nota Informativa, Conformità CE,
Marchio CE), garantisce il possesso da
parte del DPI dei requisiti essenziali.
Per i DPI di seconda e terza categoria
la dichiarazione di conformità CE da
parte del fabbricante, la marcatura CE e
la nota informativa rilasciata dal
fabbricante garantiscono che è stato
rilasciato un attestato di
certificazione da parte di un organismo
di controllo autorizzato e notificato
secondo quanto disposto dal D.Lgs.
475/92. In questi casi la marcatura CE è
completata dal contrassegno numerico
dell'organismo di controllo. Se le
prestazioni del DPI possono diminuire a
seguito di un fenomeno di
invecchiamento, su ogni esemplare o
componente intercambiabile di DPI
immesso sul mercato e sull'imballaggio
deve figurare la data di fabbricazione
e/o se possibile di scadenza impressa in
modo indelebile e senza possibilità di
interpretazione erronea. Se il
produttore non può impegnarsi per quanto
riguarda la durata di un DPI, deve
comunque indicare nella sua nota
informativa ogni dato utile che permetta
all'acquirente o all'utilizzatore di
determinare un termine di scadenza
ragionevolmente praticabile in relazione
alla qualità del modello e alle
condizioni effettive di deposito ,
impiego, revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che DPI subiscono
un'alterazione rapida e sensibile delle
prestazioni a causa dell'invecchiamento
provocato dall'applicazione periodica di
un processo di puliture raccomandato dal
fabbricante, quest'ultimo deve apporre,
se possibile, su ciascun dispositivo
posto in commercio, l'indicazione del
numero massimo di pulitura al di la del
quale è opportuno revisionare o
sostituire il DPI. In alternativa, deve
fornire tale dato nella nota
informativa.
L'uso dei DPI si rende necessario solo
dopo aver valutato ed attuato tutte le
possibili forme di protezione
collettiva, è perciò necessario
considerare se sia possibile eliminare
il rischio mediante misure tecniche di
prevenzione e/o tramite procedure
organizzative oppure realizzare una
separazione ambientale che eviti
l'esposizione del lavoratore. La scelta
dei DPI è in carico al datore di Lavoro,
ai dirigenti e preposti alla Sicurezza.
Se si verifica, invece la permanenza di
un rischio residuo nello svolgere
l'attività considerata, in quanto i
rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti, allora si
ricorre alla protezione individuale.
Riassumendo la scelta dei DPI è
conseguente alla:
o
Individuazione del rischio e dei punti
critici del procedimento
o
Individuazione dei rischi non
eliminabili con forme di protezione
collettiva e quindi valutazione del tipo
e delle modalità
o
Conoscenza delle disposizioni di legge
sia generali che eventuali disposizioni
particolari per il rischio di cui si
tratta (es.
B.S.E Amianto)
o
Identificazione dei DPI necessari
o
Stabilire quali sono le norme a cui deve
rispondere il DPI (normalmente sono
norme UNI-EN e permettono di ottenere la
marcatura CEE
o
Otre hai requisiti essenziali che
permettono al DPI di svolgere la
funzione per cui è progettato ne
esistono altri che possono renderlo, per
esempio, più confortevole. Valutare
sempre i disagi che l'uso del DPI
comporta (limitazione della visuale o
dell'avvertimento di segnali, dei
movimenti, caldo ecc. ecc.)
o
Raffronto con quanto è disponibile in
commercio
o
La migliore scelta può essere fatta, se
possibile, facendo provare i DPI ad
alcuni futuri utilizzatori.
o
La scelta deve aggiornarsi sia in base
ad eventuali cambiamenti delle
condizioni di lavoro sia hai progressi
tecnici in fatto di materiali, ma anche
in base ad eventuali aggiornamenti
normativi
L'obbligo da parte del datore di lavoro
di mettere a disposizione dei lavoratori
mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed alle operazioni
effettuate, qualora manchino o siano
insufficienti i mezzi tecnici di
protezione, è già sancito dall'articolo
377 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
relativo a norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. Il D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303, relativo a norme
generali per l'igiene del lavoro,
ribadisce all'articolo 4 che tra gli
obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e
competenze, vi è quello di fornire ai
lavoratori i necessari mezzi di
protezione, disponendo ed esigendo che i
singoli lavoratori usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
Inoltre il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
stabilisce all'articolo 378 che "i
lavoratori non devono usare sul luogo di
lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla
natura delle operazioni o alle
caratteristiche dell'impianto,
costituiscano pericolo per la incolumità
personale", mentre all'articolo 379
"obbliga il datore di lavoro, in
presenza di lavorazioni o di operazioni
o di condizioni ambientali che
presentano pericoli particolari non
previsti dalle disposizioni sui mezzi di
protezione personale, a mettere a
disposizione dei lavoratori idonei
indumenti di protezione".
Nei successivi articoli il D.P.R. 547/55
norma l'uso delle varie tipologie di
mezzi di protezione personale: dei
capelli (art. 380), del capo (art. 381),
degli occhi (art. 382), delle mani (art.
383), dei piedi (art. 384), delle altre
parti del corpo (art. 385), nonché delle
cinture di sicurezza (art. 386) e delle
maschere respiratorie (art. 387).
I Lavoratori, devono usare con cura i
dispositivi tecnico-sanitari e gli altri
mezzi di protezione predisposti o
forniti dal datore di lavoro, segnalare
al datore di lavoro, al dirigente, o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di protezione e non rimuovere
o modificare i dispositivi e mezzi di
protezione, senza averne ottenuta
l'autorizzazione. I mezzi personali di
protezione forniti ai lavoratori, quando
possono diventare veicolo di contagio,
devono essere individuali e
contrassegnati con il nome
dell'assegnatario o con un numero
(D.P.R. n. 303/56, art. 5). Con
l'entrata in vigore del D. Lgs. 15
agosto 1991, n. 277 tra gli obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, oltre
naturalmente a quello di fornire ai
lavoratori i necessari ed idonei mezzi
di protezione, viene per la prima volta
sancito l'obbligo di provvedere ad un
adeguato addestramento dei lavoratori
all'uso dei mezzi individuali di
protezione (art. 5, comma f), confermato
e ribadito dal D.Lgs 626/94 e successive
integrazioni distinguendo fra formazione
ed addestramento (quest'ultimo
obbligatorio per i DPI di classe II)
V.i.p. Italia vanta la distribuzione di
marchi di elevato profilo qualitativo,
comprovato negli anni, nel settore
dell'antinfortunistica e dei dispositivi
di protezione individuale. Difatti è
ormai ampiamente riconosciuta
l'importanza e la necessità per le
aziende di curare con scrupolosa
attenzione la sicurezza dei lavoratori
non soltanto perché le normative (quali
la L. 626/94) obbligano alla prevenzione
ed all'equipaggiamento dei lavoratori di
tutti i d.p.i. che possono proteggerli
dai rischi di infortuni e incidenti
dovuti a cause ambientali, chimiche,
fisiche o meccaniche, ma anche perché si
è dimostrata la correlazione positiva
tra la protezione e la tutela della
salute dei lavoratori e il loro miglior
rendimento. Ogni prodotto della linea è
corredato da scheda tecnica di sicurezza
(dir. com 91/155) e rispecchia le
caratteristiche di affidabilità e
sicurezza che contraddistinguono
l'Azienda. Tutti i prodotti distribuiti
da V.I.P. Italia (abbigliamento,
calzature, guanti, accessori, etc) sono
certificati secondo le vigenti normative
comunitarie (ISO; EN) ed accuratamente
scelti e selezionati dallo staff
aziendale.
NORMATIVE GUANTI DA LAVORO
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EN 420
Requisiti Generali |
Questa norma specifica i
requisiti generali di
ergonomia, realizzazione dei
guanti, alta visibilità,
innocuità, pulizia, confort
ed efficienza, marcatura ed
istruzioni. Si applica a
tutti i guanti di protezione
e ai guanti permanentemente
contenuti, in contenitori
chiusi. Non si applica ai
guanti per elettricista e ai
guanti chirurgici. |
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EN 388

ABCD |
Questa norma si applica a
tutti i tipi di guanti di
protezione contro
aggressioni fisiche e
meccaniche causate da
abrasioni, taglio da lama,
foratura, strappo e taglio
da urto. Non è applicabile
ai guanti di protezione
contro le vibrazioni.
Livello A: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza
all’abrasione: Numero di
cicli necessari per
danneggiare il campione ad
una velocità costante.
Livello B: da 0 a 5.
Esigenze: resistenza al
taglio da lama: Numero di
cicli necessari per tagliare
il campione ad una velocità
costante.
Livello C: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza allo
strappo: Forza minima
necessaria per strappare il
campione.
Livello D: da 0 a 4.
Esigenze: resistenza alla
perforazione: Forza
necessaria per bucare il
campione con un normale
punzone. |
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EN 511

ABC |
Definisce le esigenze e i
metodi dei test sui guanti
di protezione contro il
freddo trasmesso tramite
convezione o conduttività
fino a –50°C. Questo freddo
può essere legato alle
condizioni climatiche o ad
un attività industriale. I
valori specifici dei diversi
livelli delle prestazioni
sono determinati dalle
esigenze proprie ad ogni
categoria di rischi o ad
ogni ambiente di
applicazioni speciali. I
test sui prodotti possono
essere effettuati unicamente
per dei livelli di
prestazioni e non per dei
livelli di protezione.
Livello A:
da 0 a 4. Esigenze:
resistenza al freddo
convettivo: indica se esiste
o no una penetrazione dopo
30 minuti.
Livello B: da 0 a 5.
Esigenze: resistenza al
freddo da contatto: indica
se esiste o no una
penetrazione dopo 30 minuti.
Livello C: da 0 a 1.
Esigenze: Impermeabilità
all’acqua: indica se esiste
o no penetrazione dopo 30
minuti. |
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EN 407

ABCDEF |
Questa norma specifica i
metodi di prova, requisiti
generali, livelli di
prestazione termica e
marcatura dei guanti di
protezione contro il calore
e/o il fuoco. Si applica a
tutti i guanti che
proteggono le mani contro il
calore e /o le fiamme in una
o più delle seguenti forme:
fuoco, calore per contatto,
calore convertito, calore
radiante, piccoli spruzzi o
grandi proiezioni di metallo
fuso. Le prove di prodotto
possono fornire solo i
livelli prestazionali e non
i livelli di proiezione.
Livello A:
da 1 a 4. Esigenze:
resistenza
all’infiammabilità: tempo
durante il quale il
materiale rimane infiammato
e continua a bruciare dopo
che la fonte di calore sia
stata eliminata.
Livello B: da 1 a 4.
Esigenze: resistenza al
calore da contatto:
temperatura (nell’intervallo
da 100°C a 500 °C) alla
quale la persona che indossa
il guanto non sentirà nessun
dolore (per un periodo di
almeno 15 secondi).
Livello C: da 1 a 4.
Esigenze: resistenza al
calore convettivo: tempo
durante il quale il guanto è
capace di ritardare il
passaggio del calore
proveniente da una fiamma.
Livello D: da 1 a 4.
Esigenze: resistenza al
calore radiante: tempo
necessario per arrivare ad
una certa temperatura.
Livello E: da 1 a 4.
Esigenze: resistenza a
piccole proiezioni di
metallo fuso: quantità
necessaria per portare il
guanto ad una certa
temperatura.
Livello F: da 1 a 4.
Esigenze: resistenza ad
importanti proiezioni di
metallo fuso: quantità di
proiezioni necessarie per
provocare il deterioramento. |
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EN 374-2
 |
La
norma EN374-2 specifica un
metodo di prova per la
resistenza dei guanti alla
penetrazione di prodotti
chimici e/o microrganici.
Quando i guanti resistono
alla penetrazione, e sono
testati secondo questa parte
della norma EN374,
costituiscono una barriera
efficace contro i rischi
microbiologici.
Livello: da 0 a 1.
Esigenze: penetrazione:
indica se il prodotto
resiste o no alla
penetrazione dell’acqua e
dell’aria. |
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EN 374-3
 |
La
norma
EN374-3
riguarda la determinazione
della resistenza dei
materiali con cui sono fatti
i guanti alla permeabilità
rispetto a prodotti chimici
che non siano gas e che
siano potenzialmente
pericolosi in caso di
contatto continuo.
Conviene dunque precisare
che queste prove non prende
in considerazione tutte le
possibili situazioni
riscontrabili in servizio, e
si raccomanda quindi di
utilizzare i risultati di
tali test, che hanno
essenzialmente un valore
relativo, per confrontare i
materiali solamente in
grandi categorie di tempi di
passaggio.
Da 0 a 1.
Esigenze:
penetrazione: indica se il
prodotto resiste o no alla
penetrazione dell’acqua e
dell’aria.
Da 0 a 6.
Esigenze:
permeabilità: indica il
tempo necessario ad un
prodotto pericoloso per
attraversare la pellicola
protettiva tramite l’effetto
di permeabilità. |
NORMATIVE
ABITI DA LAVORO
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EN . 340 |
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Categoria:
Indumenti da lavoro
Norma: Requisiti generali
Questa norma contiene i
requisiti generali
dell’abbigliamento di
protezione, definito come
quell’abbigliamento che copre o
sostituisce l’abbigliamento
personale e concepito per
proteggere contro uno o più
pericoli. MARCATURA: -Sul
prodotto stesso o stampata su un
etichetta attaccata al prodotto.
-Messa in modo che sia visibile
o leggibile. -Nome, marchio
commerciale -Designazione del
tipo di prodotto -Designazione
della taglia -Numero della norma
appropriato -Pittogrammi e, se
necessario, i livelli delle
prestazioni. -La “i” riportata
sul pittogramma indica l’obbligo
per l’utilizzatore di consultare
le istruzioni del fabbricante.
-Etichetta per la manutenzione
-Istruzioni per l'uso
|
INDUMENTI ALTA
VISIBILITÀ
abbigliamento da lavoro confezionato con
tessuto alta visibilità completo di
bande rinfrangenti, il tutto secondo
normativa
EN 471,
EN 340. Ad alta visibilità sono
considerati quegli abiti il cui tessuto
mantiene una certa fluorescenza per
almeno 50 lavaggi effettuatisecondo
etichetta di lavaggio. Il settore
d'impiego normalmente è quello di chi si
occupa del soccorso sanitario, o opera
sulle strade, negli aeroporti e in tutti
i campi in cui il lavoratore si muove in
spazi dove ci sono mezzi in movimento.
INDUMENTI
ANTIMPIGLIAMENTO
abbigliamento da lavoro secondo
normativa
EN 340 -
EN 510, ovvero confezionato
secondo precise indicazioni affinchè
risulti sicuro in presenza di pericolo
di impigliamento. Questo tipo di
abbigliamento, quindi, presenta
particolari accorgimenti, quali la
presenza di tasche interne, fondomanica
con elastici o polsini ecc. Vengono
utilizzati da parte di lavoratori che
operano in prossimità di macchinari a
lavorazione automatica.
INDUMENTI
IGNIFUGHI
abbigliamento da lavoro secondo
normativa
EN 470-1,
EN 531,
EN 340, confezionato con tessuti
100% cotone e trattati in modo da
ritardare la presa della fiamma sul
tessuto consentendo così al lavoratore
di avere il tempo di spogliarsi da esso
evitando l'infortunio. Anche la
confezione di questi capi si adatta alla
normativa con pattelle copricerniera,
polsini elastici ecc. Il settore
d'impiego è per gli operatori a contatto
con fonti di calore libere come
saldatrici e negli ambienti come
fonderie ecc.
TESSUTO
IGNIFUGO/ANTIACIDO/ANTISTATICO
secondo normativa
EN 470-1,
EN 531,
prEN 13034,
EN 1149-1. Si tratta di un
tessuto molto particolare perché
raggruppa 3 esigenze in un unico
prodotto. Il settore d'impiego è per gli
operatori che lavorano a contatto sia
con acidi, che con fiamme libere e
necessitano di un tessuto che non
produca scintille elettrostatiche.
TESSUTO
ANTIACIDO
secondo normativa
EN 470-1,
EN 531. Questo tessuto non viene
attaccato dagli acidi che, di norma,
aggrediscono i tessuti non trattati
perforandoli. Il settore d'impiego è per
i lavoratori che operano a contatto con
acidi come gli addetti alle lavorazioni
galvaniche, chi maneggia batterie per
auto, ecc.
TESSUTO
ANTIACIDO/ANTISTATICO
secondo normativa
prEN 13034,
EN 1149-1; questo tessuto è per
gli operatori che necessitano di tessuti
che non producano scintille
elettrostatiche e che possono venire a
contatto con acidi come i trasportatori
di gas liquidi o petroli.
Sull'argomento delle certificazioni
notiamo molta confusione. A volte tutte
queste normative possono confondere e
creare insicurezze. Vogliamo dare
quindi, ulteriori informazioni in
merito. Spesso infatti è sufficiente un
DPI Iª CATEGORIA, adatto alla
professione che deve svolgere chi lo
indossa ma vediamo questo nello
specifico…
Dispositivo di
Protezione Individuale (DPI)
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata a essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonchè ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
Tratto dal testo del D.Lvo n.626 ART. 40
- Definizioni
Definizione
categoria (art.4 D L.vo 475)
Iª CATEGORIA
Solo per rischi minori:
DPI di progettazione semplice per
rischi di lieve entità.
IIª CATEGORIA
DPI per rischi che non rientrano nelle
altre 2 categorie.
IIIª CATEGORIA
DPI di progettazione complessa contro
rischi di morte, lesioni gravi o a
carattere permanente
Sistemi di
certificazione (art.5,7,8,9,10 D. L.vo
475)
Certificazione
di Iª CATEGORIA
semplice dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore sotto la
propria responsabilità
(autocertificazione) - sul dispositivo
di protezione deve essere applicata
etichetta con dicitura CE Iª CATEGORIA
Certificazione
di IIª CATEGORIA
attestazione CE rilasciata da un
organismo notificato (solo in fase di
progettazione del
DPI) - sul dispositivo di
protezione deve essere applicata
etichetta con dicitura CE IIª CATEGORIA
Certificazione
di IIIª CATEGORIA:
Attestazione CE rilasciata da un
organismo notificato con controllo
annuale del prodotto nelle seguenti
forme (a scelta del costruttore);
CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO, CONTROLLO
DEL SISTEMA DI QUALITÀ - sul dispositivo
di protezione deve essere applicata
etichetta con dicitura CE IIIª CATEGORIA
|