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antinfortunistica atellana  -  normativa e definizione di dpi ( dispositivo di protezione individuale )

Definizione di DPI

Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.Lgs 626/94 si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo. Inoltre gli indumenti destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati , che emettano una radiazione visibile , diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche

I requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutti i tipi di DPI sono specificati nell'allegato 2 del D.Lgs 475/92. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere indossati il più comodamente possibile, nella posizione appropriata e durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego tenendo conto dei fattori ambientali , dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Essi devono prevedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. Se l'efficacia di un DPI può essere verificata abbastanza facilmente, altrettanto non si può dire per il comfort, in quanto si tratta di un requisito la cui valutazione è soggettiva . Il DPI deve essere progettato tenendo conto degli scenari d'utilizzo, che sono innumerevoli, e in particolar modo, gli eventuali effetti negativi imputabili ai fattori ambientali (atmosfere inquinate , clima , ambienti confinati , ecc.). Il peso del DPI costituisce un elemento deterrente ai fini della sua portabilità e deve essere sempre contenuto al minimo possibile senza compromettere la prestazione del DPI stesso . I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore, durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., tali da provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere , le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. L'innocuità del DPI è legata a innumerevoli fattori che, a partire dai materiali che lo costituiscono, possono determinare problemi di sicurezza e/o di salute per l'utilizzatore . Anche in questo caso non è sempre facile per il fabbricante garantire con certezza tutti i punti richiamati in questo capitolo. Nella scelta dei materiali costituenti il DPI devono comunque essere evitati tutti quelli che sono conosciuti per essere dannosi per l'igiene e la salute dell'utilizzatore. Qualora tali materiali risultassero insostituibili e assolutamente necessari, il produttore dovrà provvedere ad isolarli adeguatamente e ad indicarne l'eventuale pericolosità nella nota informativa.

La Nota Informativa deve riportare: Il nome e l'indirizzo del fabbricante; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. (I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal produttore non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore); Le prestazioni ottenute negli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni loro componenti; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; Il significato della marcatura se esistente con una o più indicazioni di sicurezza (pittogrammi o ideogrammi) Il compito della nota informativa consiste nel veicolare all'utilizzatore del DPI tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo ed una altrettanto corretta gestione del dispositivo stesso. La sua forma deve essere tale da risultare accessibile a tutte le tipologie di utilizzatori a cui è destinato e deve fornire tutti gli elementi che, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore, sono ritenuti utili ai fini della scelta del DPI adeguato. Considerando che la nota informativa costituisce un preciso elemento di riferimento per l'espletamento degli obblighi d'informazione, formazione e addestramento cui il datore di lavoro è soggetto. In particolare dovrebbero essere evidenziati i limiti di utilizzo del dispositivo evidenziando i campi in cui tale dispositivo non deve essere impiegato.

La presenza dei suddetti tre elementi (Nota Informativa, Conformità CE, Marchio CE), garantisce il possesso da parte del DPI dei requisiti essenziali. Per i DPI di seconda e terza categoria la dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal fabbricante garantiscono che è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Se le prestazioni del DPI possono diminuire a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o se possibile di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il produttore non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve comunque indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito , impiego, revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di puliture raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di la del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. In alternativa, deve fornire tale dato nella nota informativa.

L'uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva, è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio mediante misure tecniche di prevenzione e/o tramite procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l'esposizione del lavoratore. La scelta dei DPI è in carico al datore di Lavoro, ai dirigenti e preposti alla Sicurezza. Se si verifica, invece la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l'attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale.
Riassumendo la scelta dei DPI è conseguente alla:

o                         Individuazione del rischio e dei punti critici del procedimento

o                         Individuazione dei rischi non eliminabili con forme di protezione collettiva e quindi valutazione del tipo e delle modalità

o                         Conoscenza delle disposizioni di legge sia generali che eventuali disposizioni particolari per il rischio di cui si tratta (es. B.S.E Amianto)

o                         Identificazione dei DPI necessari

o                         Stabilire quali sono le norme a cui deve rispondere il DPI (normalmente sono norme UNI-EN e permettono di ottenere la marcatura CEE

o                         Otre hai requisiti essenziali che permettono al DPI di svolgere la funzione per cui è progettato ne esistono altri che possono renderlo, per esempio, più confortevole. Valutare sempre i disagi che l'uso del DPI comporta (limitazione della visuale o dell'avvertimento di segnali, dei movimenti, caldo ecc. ecc.)

o                         Raffronto con quanto è disponibile in commercio

o                         La migliore scelta può essere fatta, se possibile, facendo provare i DPI ad alcuni futuri utilizzatori.

o                         La scelta deve aggiornarsi sia in base ad eventuali cambiamenti delle condizioni di lavoro sia hai progressi tecnici in fatto di materiali, ma anche in base ad eventuali aggiornamenti normativi

L'obbligo da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, è già sancito dall'articolo 377 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, relativo a norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, relativo a norme generali per l'igiene del lavoro, ribadisce all'articolo 4 che tra gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, vi è quello di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione, disponendo ed esigendo che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Inoltre il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 stabilisce all'articolo 378 che "i lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale", mentre all'articolo 379 "obbliga il datore di lavoro, in presenza di lavorazioni o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni sui mezzi di protezione personale, a mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione".
Nei successivi articoli il D.P.R. 547/55 norma l'uso delle varie tipologie di mezzi di protezione personale: dei capelli (art. 380), del capo (art. 381), degli occhi (art. 382), delle mani (art. 383), dei piedi (art. 384), delle altre parti del corpo (art. 385), nonché delle cinture di sicurezza (art. 386) e delle maschere respiratorie (art. 387).


I Lavoratori, devono usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, segnalare al datore di lavoro, al dirigente, o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione e non rimuovere o modificare i dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione. I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati con il nome dell'assegnatario o con un numero (D.P.R. n. 303/56, art. 5). Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 tra gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre naturalmente a quello di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione, viene per la prima volta sancito l'obbligo di provvedere ad un adeguato addestramento dei lavoratori all'uso dei mezzi individuali di protezione (art. 5, comma f), confermato e ribadito dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni distinguendo fra formazione ed addestramento (quest'ultimo obbligatorio per i DPI di classe II) V.i.p. Italia vanta la distribuzione di marchi di elevato profilo qualitativo, comprovato negli anni, nel settore dell'antinfortunistica e dei dispositivi di protezione individuale. Difatti è ormai ampiamente riconosciuta l'importanza e la necessità per le aziende di curare con scrupolosa attenzione la sicurezza dei lavoratori non soltanto perché le normative (quali la L. 626/94) obbligano alla prevenzione ed all'equipaggiamento dei lavoratori di tutti i d.p.i. che possono proteggerli dai rischi di infortuni e incidenti dovuti a cause ambientali, chimiche, fisiche o meccaniche, ma anche perché si è dimostrata la correlazione positiva tra la protezione e la tutela della salute dei lavoratori e il loro miglior rendimento. Ogni prodotto della linea è corredato da scheda tecnica di sicurezza (dir. com 91/155) e rispecchia le caratteristiche di affidabilità e sicurezza che contraddistinguono l'Azienda. Tutti i prodotti distribuiti da V.I.P. Italia (abbigliamento, calzature, guanti, accessori, etc) sono certificati secondo le vigenti normative comunitarie (ISO; EN) ed accuratamente scelti e selezionati dallo staff aziendale.

NORMATIVE GUANTI DA LAVORO

NORMATIVE PER I GUANTI DA LAVORO

EN 420
Requisiti Generali

Questa norma specifica i requisiti generali di ergonomia, realizzazione dei guanti, alta visibilità, innocuità, pulizia, confort ed efficienza, marcatura ed istruzioni. Si applica a tutti i guanti di protezione e ai guanti permanentemente contenuti, in contenitori chiusi. Non si applica ai guanti per elettricista e ai guanti chirurgici.


EN 388
RISCHI MECCANICI
ABCD

Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti di protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasioni, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto. Non è applicabile ai guanti di protezione contro le vibrazioni.

Livello A: da 0 a 4. Esigenze: resistenza all’abrasione: Numero di cicli necessari per danneggiare il campione ad una velocità costante.
Livello B: da 0 a 5. Esigenze: resistenza al taglio da lama: Numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante.
Livello C: da 0 a 4. Esigenze: resistenza allo strappo: Forza minima necessaria per strappare il campione.
Livello D: da 0 a 4. Esigenze: resistenza alla perforazione: Forza necessaria per bucare il campione con un normale punzone.


EN 511
RESISTENZA AL FREDDO
ABC

Definisce le esigenze e i metodi dei test sui guanti di protezione contro il freddo trasmesso tramite convezione o conduttività fino a –50°C. Questo freddo può essere legato alle condizioni climatiche o ad un attività industriale. I valori specifici dei diversi livelli delle prestazioni sono determinati dalle esigenze proprie ad ogni categoria di rischi o ad ogni ambiente di applicazioni speciali. I test sui prodotti possono essere effettuati unicamente per dei livelli di prestazioni e non per dei livelli di protezione.

Livello A: da 0 a 4. Esigenze: resistenza al freddo convettivo: indica se esiste o no una penetrazione dopo 30 minuti.
Livello B: da 0 a 5. Esigenze: resistenza al freddo da contatto: indica se esiste o no una penetrazione dopo 30 minuti.
Livello C: da 0 a 1. Esigenze: Impermeabilità all’acqua: indica se esiste o no penetrazione dopo 30 minuti.


EN 407
RESISTENZA AL CALORE
ABCDEF

Questa norma specifica i metodi di prova, requisiti generali, livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o il fuoco. Si applica a tutti i guanti che proteggono le mani contro il calore e /o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convertito, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. Le prove di prodotto possono fornire solo i livelli prestazionali e non i livelli di proiezione.

Livello A: da 1 a 4. Esigenze: resistenza all’infiammabilità: tempo durante il quale il materiale rimane infiammato e continua a bruciare dopo che la fonte di calore sia stata eliminata.
Livello B: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore da contatto: temperatura (nell’intervallo da 100°C a 500 °C) alla quale la persona che indossa il guanto non sentirà nessun dolore (per un periodo di almeno 15 secondi).
Livello C: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore convettivo: tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma.
Livello D: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore radiante: tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura.
Livello E: da 1 a 4. Esigenze: resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso: quantità necessaria per portare il guanto ad una certa temperatura.
Livello F: da 1 a 4. Esigenze: resistenza ad importanti proiezioni di metallo fuso: quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento.


EN 374-2
PROTEZIONE MICRO ORGANISMI

La norma EN374-2 specifica un metodo di prova per la resistenza dei guanti alla penetrazione di prodotti chimici e/o microrganici. Quando i guanti resistono alla penetrazione, e sono testati secondo questa parte della norma EN374, costituiscono una barriera efficace contro i rischi microbiologici.

Livello: da 0 a 1. Esigenze: penetrazione: indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’acqua e dell’aria.


EN 374-3
RISCHI CHIMICI

La norma EN374-3 riguarda la determinazione della resistenza dei materiali con cui sono fatti i guanti alla permeabilità rispetto a prodotti chimici che non siano gas e che siano potenzialmente pericolosi in caso di contatto continuo.
Conviene dunque precisare che queste prove non prende in considerazione tutte le possibili situazioni riscontrabili in servizio, e si raccomanda quindi di utilizzare i risultati di tali test, che hanno essenzialmente un valore relativo, per confrontare i materiali solamente in grandi categorie di tempi di passaggio.

Da 0 a 1. Esigenze: penetrazione: indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’acqua e dell’aria.
Da 0 a 6. Esigenze: permeabilità: indica il tempo necessario ad un prodotto pericoloso per attraversare la pellicola protettiva tramite l’effetto di permeabilità.

 NORMATIVE ABITI DA LAVORO

EN . 340

 

Categoria: Indumenti da lavoro
Norma: Requisiti generali

Questa norma contiene i requisiti generali dell’abbigliamento di protezione, definito come quell’abbigliamento che copre o sostituisce l’abbigliamento personale e concepito per proteggere contro uno o più pericoli. MARCATURA: -Sul prodotto stesso o stampata su un etichetta attaccata al prodotto. -Messa in modo che sia visibile o leggibile. -Nome, marchio commerciale -Designazione del tipo di prodotto -Designazione della taglia -Numero della norma appropriato -Pittogrammi e, se necessario, i livelli delle prestazioni. -La “i” riportata sul pittogramma indica l’obbligo per l’utilizzatore di consultare le istruzioni del fabbricante. -Etichetta per la manutenzione -Istruzioni per l'uso

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

abbigliamento da lavoro confezionato con tessuto alta visibilità completo di bande rinfrangenti, il tutto secondo normativa EN 471, EN 340. Ad alta visibilità sono considerati quegli abiti il cui tessuto mantiene una certa fluorescenza per almeno 50 lavaggi effettuatisecondo etichetta di lavaggio. Il settore d'impiego normalmente è quello di chi si occupa del soccorso sanitario, o opera sulle strade, negli aeroporti e in tutti i campi in cui il lavoratore si muove in spazi dove ci sono mezzi in movimento.

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

abbigliamento da lavoro secondo normativa EN 340 - EN 510, ovvero confezionato secondo precise indicazioni affinchè risulti sicuro in presenza di pericolo di impigliamento. Questo tipo di abbigliamento, quindi, presenta particolari accorgimenti, quali la presenza di tasche interne, fondomanica con elastici o polsini ecc. Vengono utilizzati da parte di lavoratori che operano in prossimità di macchinari a lavorazione automatica.

INDUMENTI IGNIFUGHI

abbigliamento da lavoro secondo normativa EN 470-1, EN 531, EN 340, confezionato con tessuti 100% cotone e trattati in modo da ritardare la presa della fiamma sul tessuto consentendo così al lavoratore di avere il tempo di spogliarsi da esso evitando l'infortunio. Anche la confezione di questi capi si adatta alla normativa con pattelle copricerniera, polsini elastici ecc. Il settore d'impiego è per gli operatori a contatto con fonti di calore libere come saldatrici e negli ambienti come fonderie ecc.

TESSUTO IGNIFUGO/ANTIACIDO/ANTISTATICO

secondo normativa EN 470-1, EN 531, prEN 13034, EN 1149-1. Si tratta di un tessuto molto particolare perché raggruppa 3 esigenze in un unico prodotto. Il settore d'impiego è per gli operatori che lavorano a contatto sia con acidi, che con fiamme libere e necessitano di un tessuto che non produca scintille elettrostatiche.

TESSUTO ANTIACIDO

secondo normativa EN 470-1, EN 531. Questo tessuto non viene attaccato dagli acidi che, di norma, aggrediscono i tessuti non trattati perforandoli. Il settore d'impiego è per i lavoratori che operano a contatto con acidi come gli addetti alle lavorazioni galvaniche, chi maneggia batterie per auto, ecc.

TESSUTO ANTIACIDO/ANTISTATICO

secondo normativa prEN 13034, EN 1149-1; questo tessuto è per gli operatori che necessitano di tessuti che non producano scintille elettrostatiche e che possono venire a contatto con acidi come i trasportatori di gas liquidi o petroli.

Sull'argomento delle certificazioni notiamo molta confusione. A volte tutte queste normative possono confondere e creare insicurezze. Vogliamo dare quindi, ulteriori informazioni in merito. Spesso infatti è sufficiente un DPI Iª CATEGORIA, adatto alla professione che deve svolgere chi lo indossa ma vediamo questo nello specifico…

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Tratto dal testo del D.Lvo n.626 ART. 40 - Definizioni

Definizione categoria (art.4 D L.vo 475)

Iª CATEGORIA

Solo per rischi minori: DPI di progettazione semplice per rischi di lieve entità.

IIª CATEGORIA

DPI per rischi che non rientrano nelle altre 2 categorie.

IIIª CATEGORIA

DPI di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente

Sistemi di certificazione (art.5,7,8,9,10 D. L.vo 475)

Certificazione di Iª CATEGORIA

semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione) - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE Iª CATEGORIA

Certificazione di IIª CATEGORIA

attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI) - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE IIª CATEGORIA

Certificazione di IIIª CATEGORIA:

Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto nelle seguenti forme (a scelta del costruttore); CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO, CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ - sul dispositivo di protezione deve essere applicata etichetta con dicitura CE IIIª CATEGORIA

 

Antinfortunistica Atellana di Balzano Raffaela
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